IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il regio decreto 18 gennaio 1920,  n.  215,  registrato  alla
Corte  dei  conti  il  28  gennaio 1920, registro n. 2, foglio n. 14,
pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 23 settembre 1920,  con
il  quale  venne  approvato l'elenco principale delle acque pubbliche
della provincia di Genova;
  Visto il regio decreto 27 maggio 1926,  n.  6946,  registrato  alla
Corte  dei  conti  il  14 giugno 1926, registro n. 9, foglio n. 3244,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 1934, con il
quale  venne  approvato  il  primo  elenco  suppletivo  delle   acque
pubbliche della su citata provincia;
  Visto  il regio decreto 2 settembre 1923, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 21 settembre 1923, con il quale venne  istituita
la  provincia di La Spezia, comprendente un gruppo di comuni indicati
nel decreto stesso, gia' facenti parte della provincia di Genova;
  Visto il regio decreto 11 aprile 1932, registrato  alla  Corte  dei
conti  il  7  maggio  1932,  registro n. 6, foglio n. 159, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14  giugno  1932,  con  il  quale
venne  approvato  il  primo  elenco  suppletivo delle acque pubbliche
della provincia di La Spezia;
  Considerato che in relazione alla istituzione della provincia di La
Spezia devono essere  compilati  due  distinti  elenchi  delle  acque
pubbliche  per  le  province  di Genova e di La Spezia, stralciandoli
dall'elenco principale e dal primo suppletivo delle  acque  pubbliche
della  provincia di Genova, approvati rispettivamente con i su citati
regio decreto 18 gennaio 1920, n. 215 e regio decreto 27 maggio 1926,
n. 6946;
  Visto il decreto presidenziale 2 gennaio  1984,  n.  1427,  con  il
quale  e'  stata disposta la pubblicazione del nuovo schema di elenco
delle acque pubbliche della  provincia  di  La  Spezia  incluse,  con
alcune  modifiche  e  precisazioni, le acque scorrenti nella suddetta
provincia di La Spezia, gia' inscritte negli elenchi approvati con  i
richiamati decreti reali;
  Visti gli atti dell'istruttoria, esperita su tale schema a norma di
legge,  dai  quali  risulta  che  sono  state  presentate le seguenti
opposizioni:
   da parte del comune di Arcola con atto in data 26 luglio 1984 e da
parte dei signori M. Grazia Uggiolini, Sandro  Giuseppe  Uggiolini  e
Stretti Carmen in Uggiolini, con atto in data 27 luglio 1984; ambedue
le opposizioni sono state presentate contro l'inserimento nell'elenco
delle  acque pubbliche del canale della Moruzzola in comune di Arcola
(n. 118 dell'elenco);
  Considerato che, giusta quanto riferito dall'ufficio istruttore del
provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria, con  rapporti  14
marzo 1985, n. 467, 23 marzo 1987, n. 218 e 19 gennaio 1987, n. 1546,
il  canale  della  Moruzzola,  riportato al n. 118 dell'elenco di che
trattasi, ha le caratteristiche di acqua  pubblica  limitatamente  al
tratto  che  va  dalle  origini  alla  confluenza  con il torrente di
Arcola;
  Che il ramo dello stesso canale che interessa i ricorrenti,  scorre
a  valle  della  confluenza suindicata e non ha le caratteristiche di
acqua pubblica per i seguenti motivi:
    in  passato aveva le funzioni di scolatore della zona agricola di
Ponte di Arcola in prossimita' della s.s. Aurelia;
    tale zona e' stata da tempo  urbanizzata  ed  attualmente  e'  da
considerare zona residenziale,
    il  ramo  del  canale  in  questione, mentre procedevano le varie
costruzioni, veniva deviato dalla sua sede e tombinato con  tubazioni
di conglomerato cementizio del diametro variabile da cm 30 a cm 80;
    la  tombinatura  suddetta  assolve ora la funzione di smaltimento
delle sole acque meteoriche e superficiali della zona residenziale;
  Che in relazione ai suddetti motivi e' da accogliere  la  richiesta
dei signori Uggiolini e del comune di Arcola;
  Che  il  tratto  tombinato  del  canale  della  Moruzzola,  sia  da
cancellare  dallo  schema  di  elenco  delle  acque  pubbliche  della
provincia  di  La Spezia, in quanto non presenta attitudine ad usi di
pubblico generale interesse;
  Sentita la regione Liguria, ai sensi dell'art. 8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15 gennaio 1972, n. 8, che ha espresso
parere favorevole per la formazione dell'elenco di che trattasi,  con
esclusione dall'elenco medesimo del tratto tombinato del canale della
Moruzzola,  giusta deliberazione del consiglio regionale n. 76 del 1o
agosto 1986;
  Visto il parere del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  reso
con voto 25 giugno 1987, n. 269;
  Visto  l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici e  gli  articoli  1  e  2  del
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;
Decreta:
  Accolte  le  opposizioni  dei  signori  Uggiolini  e  del comune di
Arcola, e' approvato l'elenco delle acque pubbliche  della  provincia
di   La   Spezia,  giusta  l'unito  esemplare  vistato  dal  Ministro
proponente che e' incaricato della esecuzione del presente decreto.
Roma, addi' 17 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  DE  ROSE,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1988
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 177